ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Il giorno 13 Dicembre dell'anno 2006, alle ore 21.00, a Pavia, Via Scapolla, n. 9 con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:
1) È costituita l'Associazione denominata “ASSOCIAZIONE LUCIA CERRI”
2) L’Associazione, non avente scopo di lucro, ha finalità di promozione sociale in campo culturale ed educativo. L’Associazione rientra tra le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.383.
3) La sede, la durata, lo scopo e le norme che regolano la vita associativa sono stabilite dallo Statuto Sociale, costituito da n. 13 articoli che, letto, approvato e sottoscritto, viene allegato al presente atto in modo da farne parte integrante, sostanziale ed inscindibile;
4) A comporre il primo Consiglio Direttivo, composto da SETTE membri, che resterà in carica fino alla data di convocazione dell'assemblea di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2008, vengono nominati:
- Brizzi Michela;
- Cerri Luigi;
- Cortinovis Michela;
- Ferrami Mauro;
- Gatti Daniela;
- Lago Paolo;
- Maestri Antonella.
Viene nominato presidente dell’Associazione il Signor Luigi Cerri e Vice Presidente la Signora Michela Cortinovis.
5) Tutti i nominati dichiarano di accettare la carica.
Pavia, 13 Dicembre 2006.
STATUTO
DENOMINAZIONE
Art. 1) E' costituita un’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE LUCIA CERRI”
SEDE E DURATA
Art. 2) L’Associazione ha sede in Pavia, in via Scapolla n. 9, ed ha durata illimitata. Il Consiglio Direttivo potrà istituire con propria delibera sedi secondarie, uffici e recapiti.
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
Art. 3) L’Associazione, non avente scopo di lucro, ha finalità di promozione sociale in campo culturale ed educativo. L’Associazione rientra tra le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.383.
Finalità dell’associazione è la promozione e la creazione di luoghi, ambiti, momenti ed eventi di convivenza, comunicazione e socializzazione che favoriscano esperienze di condivisione e di socializzazione tra le persone.
L’Associazione intende, inoltre, valorizzare le reti associative presenti sul territorio e favorirà l’aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo culturale ed educativo.
In particolare essa si prefigge di organizzare attività volte a promuovere uno sviluppo della persona sempre più appassionato ed attento ad ogni fattore di crescita, con particolare attenzione ai bambini che vivono la condizione della malattia, in ospedale, in casa, a scuola, ed ai genitori, educatori ed amici che li accompagnano in questa loro esperienza.
L’Associazione tra origine dall’esperienza della piccola Lucia che ci ha insegnato a vivere l’amicizia come una preziosa occasione di crescita, e si ispira all’insegnamento ed alla passione comunicativa di Monsignor Luigi Giussani, che ha sempre indicato l’educazione come apertura alla realtà totale, nella ricerca della felicità e in un cammino di compimento della persona.
L’Associazione è apartitica e apolitica, riconosce le pari opportunità tra uomo e donna e si impegna a garantire la tutela dei diritti inviolabili della persona.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dalla libera elettività delle cariche associative.
Per la realizzazione dello scopo sociale l’Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Per i predetti scopi l’Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale ed internazionale, con organismi, movimenti o associazioni interessati alle sue stesse attività.
L’Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti Pubblici e Privati; potrà svolgere le attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto della legislazione vigente.
SOCI
Art. 4) Sono soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone principi ispiratori e modalità operativa, richiedono di venire ammessi e che, accettati con delibera del Consiglio Direttivo, abbiano versato le quote associative stabilite dal Consiglio stesso.
La delibera del Consiglio Direttivo che respinge una domanda di ammissione deve essere motivata e notificata al richiedente.
La qualità di socio viene persa per recesso, decadenza o esclusione. Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote associative o delle erogazioni già versate. La decadenza avviene per morte o perdita della capacità di intendere o di volere. L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità nel pagamento delle quote associative, per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Contro la delibera di rigetto della domanda di ammissione a socio e di esclusione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, all’Assemblea dei Soci che dovrà, entro 6 mesi dalla proposizione, pronunciarsi sul ricorso.
La qualità di socio è intrasmissibile. Le quote sociali non sono rivalutabili. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci di maggiore età possono essere eletti alle cariche sociali. Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci dell’Associazione.
L’assemblea dei soci potrà adottare Regolamenti che consentano una migliore organizzazione della vita associativa, generali o settoriali. Tutti i soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti approvati.
L’attività prestata dai soci per il conseguimento degli scopi dell’Associazione si intende volontaria e non retribuita. Il socio può richiedere il rimborso delle spese sostenute in favore dell’Associazione solo quando queste siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate nel loro ammontare.
Qualora il conseguimento degli scopi sociali renda opportuno o necessario stipulare rapporti di lavoro, autonomo, parasubordinato o dipendente, con soci dell’Associazione i relativi contratti dovranno essere oggetto di specifica delibera del Consiglio Direttivo ed essere redatti in forma scritta.
ORGANI SOCIALI
Art. 5) Sono organi della Associazione:
- il Presidente e, se nominato, il Vicepresidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei soci;
- il Collegio dei Revisori, se nominato.
PRESIDENTE
Art. 6) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Egli provvede alla ordinaria amministrazione dell’Associazione, dando attuazione alle linee di indirizzo ed alla programmazione delle attività sociali stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente nel caso questi sia impedito allo svolgimento delle proprie mansioni, subentrando nei poteri ad esso conferiti, mantenendo sostanziale continuità di indirizzo e coordinamento con l’operato del Presidente. E’ dovere del Vice Presidente informare il Presidente delle operazioni compiute durante il periodo di suo impedimento.
Il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vice presidente sono nominati dall’assemblea che li sceglierà tra i componenti del Consiglio Direttivo in occasione di ogni rinnovo di tale organo. Essi restano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
Nel caso in cui l’assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente o del Vice Presidente o in tutti casi in cui tali organi siano venuti meno il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro nomina scegliendoli tra i propri componenti; anche in questo caso i nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 7) Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile da tre a nove membri, secondo quanto previsto dalla assemblea di nomina; dopo il primo consiglio nominato nell'Atto costitutivo, i successivi verranno nominati dalla assemblea dei soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza i membri del Consiglio nominano un Presidente di turno.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Associazione, ed in particolare:
- ammette i nuovi soci, fissa la quota associativa, delibera le esclusioni;
- organizza e pianifica le iniziative promosse dall’Associazione;
- deve provvedere entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio alla stesura del rendiconto economico e finanziario relativo all'anno precedente da sottoporsi all’approvazione dell’assemblea ed eventualmente entro la fine dell’esercizio alla formazione del bilancio preventivo per l'anno successivo.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o può essere convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. Esso si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed alla quota sociale. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo non ha diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese.
Il Consiglio Direttivo può incaricare alcuni dei suoi componenti alla cura di specifiche attività, eventi o settori dell’Associazione, attribuendo loro i poteri necessari. I delegati impronteranno la loro opera nel rispetto delle linee direttive fissate dal Consiglio e provvederanno con periodicità adeguata a relazionare il Consiglio sull’attività svolta.
Il Consiglio potrà nominare tra i soci dell’associazione un Segretario e/o un Tesoriere con funzioni di supporto all’attività del Consiglio stesso. Nel caso tali incaricati non siano membri del Consiglio Direttivo potranno essere invitati alle riunioni consiliari senza diritto di voto. La revoca di tali incarichi potrà essere deliberata dal Consiglio in ogni momento. Il Tesoriere e il Segretario non hanno diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese.
Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi consiglieri. I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.
Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri eletti dall’assemblea dei soci tutto il Consiglio decade e l’assemblea deve provvedere alla nuova elezione.
ASSEMBLEA
Art. 8) L'assemblea generale si riunisce quando il Consiglio Direttivo lo richiede, di regola una volta l'anno. Approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, nomina il Consiglio Direttivo, fissa le linee generali della attività sociale, delibera sulla approvazione dei Regolamenti e sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.
Viene convocata ordinariamente su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci mediante lettera raccomandata (anche a mano) o fax, o e-mail, inviati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ai soci almeno otto giorni prima della data fissata. Può essere convocata ovunque in Italia. Delibera in prima convocazione a maggioranza dei soci iscritti a libro soci, in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.
A ogni socio spetta un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, anche membri del Consiglio Direttivo (salvo si tratti di approvazione di bilancio o di responsabilità dei Consiglieri) mediante delega scritta. Ogni socio non potrà rappresentare più di due associati.
In relazione alle delibere relative all’approvazione ed alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, ed all’elezione degli organi direttivi dell’Associazione hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 9) Il collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario; è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone dotate di adeguata professionalità, anche non soci, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione finanziaria e relazionare sulla stessa a scadenza annuale.
I membri del collegio dei Revisori durano in carica per 3 anni e possono essere rieletti.
PATRIMONIO
Art. 10) Il patrimonio della Associazione è formato dai beni mobili ed immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo e che siano destinati a patrimonio.
L’Associazione provvede al raggiungimento dei propri scopi con entrate derivanti da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve tra gli associati durante la vita della Associazione.
L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
ESERCIZIO SOCIALE
Art. 11) Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
SCIOGLIMENTO
Art. 12) Lo scioglimento della Associazione potrà essere deliberato in caso di impossibilità di continuazione della attività sociale, e dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Lo scioglimento comporterà da parte della Assemblea la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione della destinazione del patrimonio sociale residuo a fini di solidarietà sociale, sentito l’organismo di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge in materia di associazioni di promozione sociale e in generale in materia di associazioni.